Ricorso della Regione Valle d'Aosta, con  sede  in  Aosta,  p.zza
Deffeyes, n. 1,  c.f.  80002270074  in  persona  del  Presidente  pro
tempore, dr. Augusto Rollandin, rappresentato e difeso, in  forza  di
procura a margine del presente atto ed in virtu' della  Deliberazione
della Giunta regionale n. 2940 del 10 ottobre 2008,  dal  prof.  avv.
Francesco Saverio Marini, presso il cui  studio  sito  in  Roma,  via
Monti Parioli N. 48, ha eletto domicilio; 
    Contro il Governo in persona del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri pro tempore, con sede in Roma, Palazzo Chigi, piazza Colonna
n. 370, per la dichiarazione di illegittimita'  costituzionale  degli
articoli 13, commi da 1 a 3, e 61, comma  17,  del  decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112, recante «Disposizioni urgenti  per  lo  sviluppo
economico, la semplificazione, la competitivita', la  stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione tributaria», come convertito
con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  pubblicata  nel
supplemento ordinario n. 196 alla Gazzetta Ufficiale n.  195  del  21
agosto 2008. 
                              F a t t o 
    1. - Con la legge n. 133 del 2008, pubblicata il 21 agosto  2008,
e' stato convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112, recante «disposizioni urgenti  per  lo  sviluppo
economico, la semplificazione, la competitivita', la  stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione tributaria».  L'art.  13  di
tale decreto introduce misure per la  valorizzazione  del  patrimonio
residenziale pubblico. 
    In particolare, il primo comma dell'art. 13 dispone che, al  fine
di valorizzare gli immobili residenziali  costituenti  il  patrimonio
degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati,  e
di favorire il soddisfacimento dei fabbisogni  abitativi,  entro  sei
mesi dalla data di entrata in vigore dello  stesso  decreto-legge  n.
112/2008 il Ministro delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  ed  il
Ministro per i  rapporti  con  le  regioni  promuovono,  in  sede  di
Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo
28 agosto 1997, n. 281, la conclusione di accordi con regioni ed enti
locali aventi  ad  oggetto  la  semplificazione  delle  procedure  di
alienazione degli immobili di proprieta' dei predetti Istituti. 
    Il secondo comma dell'art.  13  del  decreto-legge  n.  112/2008,
cosi' come modificato dalla legge di conversione, individua i criteri
di cui occorre tener conto ai fini  della  conclusione  dei  suddetti
accordi con regioni ed enti locali.  Tali  criteri  consistono  nella
«determinazione del prezzo di vendita  delle  unita'  immobiliari  in
proporzione al canone di locazione» (art. 13, comma  2,  lettera  a);
nel «riconoscimento del diritto di opzione  all'acquisto,  purche'  i
soggetti interessati non siano proprietari di un'altra abitazione, in
favore dell'assegnatario non  moroso  nel  pagamento  del  canone  di
locazione o degli oneri  accessori  unitamente  al  proprio  coniuge,
qualora risulti in regime di comunione dei beni, ovvero, in  caso  di
rinunzia da parte dell'assegnatario, in favore del coniuge in  regime
di separazione dei beni, o, gradatamente, del convivente more uxorio,
purche'  la  convivenza  duri  da  almeno  cinque  anni,  dei   figli
conviventi, dei figli non conviventi» (art. 13, comma 2, lettera  b);
nella «destinazione dei proventi delle alienazioni alla realizzazione
di interventi volti ad alleviare  il  disagio  abitativo»  (art.  13,
comma 2, lettera c). 
    Il  terzo  comma  dell'art.  13  del  decreto-legge  n.  112/2008
dispone, infine, che nei  medesimi  accordi,  fermo  quanto  disposto
dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge  25  settembre  2001,  n.
351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001,  n.
410,  puo'  essere  prevista  la  facolta'  per  le   amministrazioni
regionali e locali di stipulare convenzioni con societa'  di  settore
per lo svolgimento  delle  attivita'  strumentali  alla  vendita  dei
singoli beni immobili. 
    2.  -  L'art.  61  del  decreto-legge  n.  112/2008,  cosi'  come
modificato dalla legge di conversione n. 133/2008,  introduce  alcune
misure di riduzione della spesa pubblica nonche'  l'abolizione  della
quota di partecipazione al costo per  le  prestazioni  di  assistenza
specialistica. 
    Il diciassettesimo  comma  dell'art.  61  dispone  che  le  somme
provenienti dalle riduzioni di spesa e le maggiori entrate di cui  al
medesimo articolo 61, con esclusione di quelle disciplinate nei commi
14 e 16, «sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni
dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del
bilancio dello Stato» e che tale disposizione «non  si  applica  agli
enti territoriali e  agli  enti,  di  competenza  regionale  o  delle
province autonome di Trento e  di  Bolzano,  del  Servizio  sanitario
nazionale». 
    L'art. 61,  comma  17,  del  decreto-legge  n.  112/2008  prevede
altresi' che le somme versate dagli enti e dalle amministrazioni sono
riassegnate ad un apposito fondo di parte corrente, la cui  dotazione
finanziaria e' stabilita in 200 milioni di  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2009. L'ulteriore disciplina introdotta dalla  disposizione
in esame concerne la destinazione del suddetto fondo. In  particolare
si prevede la possibilita' che una quota del fondo sia destinata alla
tutela della  sicurezza  pubblica  e  del  soccorso  pubblico  e  che
un'ulteriore   quota   sia   destinata   al    finanziamento    della
contrattazione integrativa di alcune amministrazioni. 
    3. - Tutto  cio'  premesso,  l'odierna  ricorrente,  ritenuta  la
lesione  delle  proprie  attribuzioni  costituzionali,   impugna   le
disposizioni indicate in epigrafe del presente atto, per  i  seguenti
motivi di 
                            D i r i t t o 
1)  Violazione  dell'art.  117  Cost.,  quarto  comma,  in  combinato
disposto con l'art. 10 della legge Cost.  n.  3/2001,  da  parte  dei
commi 1, 2 e 3 dell'art. 13 del d.l.  n.  112/2008,  convertito,  con
modificazioni, in legge n. 133/2008. 
    L'art. 13 del decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,  recante
«disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la  semplificazione,
la competitivita', la stabilizzazione della  finanza  pubblica  e  la
perequazione tributaria», convertito, con modificazioni, nella  legge
n. 133 del 2008, introduce, ai commi 1, 2 e 3, una  serie  di  misure
per  la  valorizzazione  del  patrimonio  residenziale  pubblico  che
appaiono lesive delle competenze legislative della regione valdostana
in materia di «edilizia residenziale pubblica». 
    In particolare,  il  primo  comma  dell'art.  13  attribuisce  al
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed al  Ministro  per  i
rapporti con  le  regioni  il  compito  di  promuovere,  in  sede  di
Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo
28 agosto 1997, n. 281, la conclusione di accordi con regioni ed enti
locali aventi  ad  oggetto  la  semplificazione  delle  procedure  di
alienazione degli immobili di proprieta' degli Istituti autonomi  per
le case popolari, comunque denominati, al fine  di  valorizzare  tali
immobili residenziali e di favorire il soddisfacimento dei fabbisogni
abitativi.  Il  secondo  comma  del  medesimo  art.  13,  cosi'  come
modificato dalla  legge  di  conversione,  individua  puntualmente  i
criteri di cui occorre tener conto  ai  fini  della  conclusione  dei
suddetti accordi con regioni ed enti locali (v.  art.  13,  comma  2,
lettere a), b) e c): criteri riguardanti la determinazione del prezzo
di vendita delle unita' immobiliari, il riconoscimento del diritto di
opzione  all'acquisto  in   favore   dell'assegnatario   nonche'   la
destinazione dei proventi delle alienazioni. Inoltre, col terzo comma
dell'art. 13, il legislatore statale dispone che  negli  accordi  con
regioni ed enti locali  puo'  essere  prevista  la  facolta'  per  le
amministrazioni regionali  e  locali  di  stipulare  convenzioni  con
societa' di settore per lo svolgimento  delle  attivita'  strumentali
alla vendita dei singoli beni immobili. 
    Tale  disciplina,  come  gia'  accennato,  investe   la   materia
«edilizia residenziale pubblica» gia' trasferita alla  regione  dagli
artt. 62 e 63 del d.P.R. n. 182  del  1982  e,  ora,  spettante  alla
potesta' legislativa piena  della  Regione  Valle  d'Aosta  ai  sensi
dell'art. 117, quarto comma, Cost., in combinato disposto con  l'art.
10  della  legge  cost.  n.  3   del   2001,   ed   appare   pertanto
costituzionalmente illegittima. 
    A tale riguardo  deve  richiamarsi  un  recente  orientamento  di
questa ecc.ma Corte e, in particolare, la sentenza n. 94 del 2007 (ma
si veda anche  l'ord.  n.  32  del  2008),  con  la  quale  e'  stata
dichiarata l'illegittimita' costituzionale dei commi 597, 598, 599  e
600 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005,  n.  266  (Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato  -
legge finanziaria 2006), all'esito di in un giudizio di  legittimita'
costituzionale promosso  dalla  Regione  Valle  d'Aosta  e  da  altre
regioni. Non puo' non osservarsi, infatti, che l'art. 13, commi da  1
a 3,  del  decreto-legge  n.  112/2008  riproduce  nella  sostanza  i
contenuti  dei  succitati  commi  della   legge   finanziaria   2006,
ridisciplinando le modalita' di vendita degli immobili costituenti il
patrimonio regionale di edilizia residenziale pubblica, e  si  espone
pertanto  ad  analoghe  valutazioni  in  ordine   alla   legittimita'
costituzionale della disciplina statale, invasiva, ora  come  allora,
della competenza legislativa regionale in materia. 
    Nella sentenza n. 94 del 2007, questa  ecc.ma  Corte,  dopo  aver
compiuto un ampio excursus sull'evoluzione  della  materia  «edilizia
residenziale pubblica» con riferimento all'originario Titolo V, Parte
seconda, della  Costituzione,  ha  osservato  che,  a  seguito  della
revisione costituzionale del 2001,  «il  quadro  sistematico  non  e'
cambiato, nel senso che la consistenza della materia  non  ha  subito
variazioni dipendenti da una nuova classificazione  costituzionale  o
da una diversa sistematizzazione legislativa di principio». Tuttavia,
essendo mutata  la  «sistematica  costituzionale  sul  riparto  delle
competenze legislative tra lo Stato e le regioni», l'assenza  di  una
specifica materia  «edilizia  residenziale  pubblica»  negli  elenchi
contenuti nel secondo e terzo comma dell'art. 117 Cost., non consente
di concludere puramente e  semplicemente  nel  senso  che  tutti  gli
aspetti di tale  materia  debbano  essere  ricondotti  alla  potesta'
legislativa residuale  delle  regioni,  ai  sensi  del  quarto  comma
dell'art. 117 cost. Piuttosto,  ha  affermato  questa  ecc.ma  Corte,
nell'attuale quadro costituzionale la materia «edilizia  residenziale
pubblica» possiede carattere  «trasversale»  e  «si  estende  su  tre
livelli normativi»: il primo riguarda la determinazione  dell'offerta
minima di alloggi destinati a soddisfare le esigenze  dei  ceti  meno
abbienti, che rientra nella competenza esclusiva dello Stato ai sensi
dell'art. 117, secondo comma, lettera m), Cost.,  e  nella  quale  si
inserisce  la  fissazione  di  principi  che  valgano   a   garantire
l'uniformita' dei criteri di  assegnazione  su  tutto  il  territorio
nazionale; il secondo livello normativo  riguarda  la  programmazione
degli insediamenti di  edilizia  residenziale  pubblica,  che  ricade
nella materia «governo del territorio»,  ai  sensi  del  terzo  comma
dell'art. 117 Cost.; infine, «il terzo livello normativo,  rientrante
nel quarto comma  dell'art.  117  Cost.,  riguarda  la  gestione  del
patrimonio  immobiliare  di   edilizia   residenziale   pubblica   di
proprieta' degli Istituti autonomi per le case popolari o degli altri
enti che a questi sono stati sostituiti ad opera  della  legislazione
regionale» (Corte cost., sent. n. 94/2007). 
    Ora non v'e' dubbio che la disciplina  introdotta  dall'art.  13,
commi 1, 2 e  3,  del  decreto-legge  n.  112/2008,  convertito,  con
modificazioni, nella legge n.  133/2008,  incida  sul  terzo  livello
normativo cui si e' fatto cenno e cioe' in un ambito  spettante  alla
potesta' legislativa regionale  residuale  di  cui  al  quarto  comma
dell'art. 117 Cost. Il legislatore statale ha, infatti, dettato norme
sulla gestione del patrimonio immobiliare  di  edilizia  residenziale
pubblica di proprieta' degli Istituti autonomi per le case popolari o
degli altri enti che a questi sono stati sostituiti  ad  opera  della
legislazione regionale ed ha cosi' invaso la  competenza  legislativa
spettante in materia alla Regione Valle d'Aosta ex art. 117, comma 4,
Cost., in virtu' dell'applicazione della clausola di  maggior  favore
di cui all'art. 10 della legge cost. n. 3/2001. 
    L'esame puntuale dei singoli commi dell'art. 13 del decreto-legge
n.  112/2008,  oggetto  di  impugnazione,  conferma  quanto  sin  qui
affermato. 
    Anzitutto, il comma  1  dell'art.  13  si  pone  l'obiettivo  «di
valorizzare gli immobili residenziali costituenti il patrimonio degli
Istituti autonomi per le case popolari,  comunque  denominati,  e  di
favorire  il  soddisfacimento   dei   fabbisogni   abitativi».   Tale
valorizzazione deve essere ottenuta, a tenore del medesimo  comma  1,
mediante «la semplificazione delle  procedure  di  alienazione  degli
immobili di proprieta'  dei  predetti  Istituti».  La  specificazione
delle modalita'  di  semplificazione  e'  demandata  ad  accordi  con
regioni ed enti locali promossi, in sede di Conferenza unificata,  di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,
dai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dal Ministro  dei
rapporti con le regioni. 
    E' evidente che il fine perseguito dal legislatore statale con la
disciplina dettata dal comma 1 dell'art. 13 - analogamente  a  quanto
osservato  da  questa  ecc.ma  Corte  nella  sent.  n.  94/2007   con
riferimento al comma 597 dell'art. 1 della legge finanziaria  2006  -
non  e'  quello  di  dettare  una  disciplina  generale  in  tema  di
assegnazione degli alloggi  di  edilizia  residenziale  pubblica,  di
competenza  statale,  bensi'  quello   di   regolare   le   procedure
amministrative ed organizzative  per  arrivare  ad  una  piu'  rapida
cessione degli immobili. La  disciplina  statale  censurata,  dunque,
interviene nella gestione degli alloggi di proprieta' degli  IACP  (o
di  altri  enti  sostitutivi  di  questi),  cioe'  di  un  patrimonio
immobiliare non appartenente allo Stato ma ad enti strumentali  della
Regione. In tal modo essa lede la  competenza  legislativa  esclusiva
della Regione Valle  d'Aosta  in  materia  di  edilizia  residenziale
pubblica, in  violazione  dell'art.  117,  quarto  comma,  Cost.,  in
combinato disposto con l'art. 10 della legge cost. n. 3/2001. 
    Ne' varrebbe obiettare,  in  senso  contrario,  che  il  comma  1
dell'art. 13,  affidando  ai  Ministri  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti e per i rapporti con le regioni il compito di «promuovere»,
in sede di Conferenza unificata, la  conclusione  degli  accordi  con
regioni ed enti locali aventi ad  oggetto  la  semplificazione  delle
procedure per l'alienazione degli  immobili,  avrebbe  rispettato  il
principio di leale collaborazione chiamato a sovrintendere i rapporti
tra enti territoriali. Il principio di leale collaborazione, infatti,
come piu' volte  sottolineato  dalla  giurisprudenza  costituzionale,
anche in relazione  alla  materia  «edilizia  residenziale  pubblica»
(Corte cost., sent. n.  94/2007),  non  puo'  essere  invocato  nelle
ipotesi  in  cui  si  versi  in   un   ambito   materiale   riservato
esclusivamente  alle   regioni,   giacche'   in   tali   ipotesi   e'
costituzionalmente  preclusa  allo   Stato   ogni   possibilita'   di
intervento nella disciplina della materia. 
    A conclusioni analoghe si perviene con riguardo al secondo  comma
dell'art. 13  impugnato  col  presente  ricorso.  Tale  disposizione,
infatti, individua analiticamente i «criteri» di cui  si  deve  tener
conto nella conclusione degli accordi previsti dal  primo  comma  del
medesimo art. 13. Non  si  tratta,  tuttavia,  di  principi  generali
destinati a stabilire criteri uniformi di assegnazione degli  alloggi
di edilizia residenziale pubblica finalizzati alla soddisfazione  del
diritto all'abitazione o  ad  evitare  forti  squilibri  territoriali
nella politica sociale della casa, che  potrebbero,  i  primi,  farsi
rientrare nella  competenza  legislativa  esclusiva  statale  di  cui
all'art. 117, secondo  comma,  lettera  m),  i  secondi,  autorizzare
«chiamate  in  sussidiarieta»  (secondo  quanto  chiarito  da  questa
ecc.ma. Corte  nella  seni.  n.  166  del  2008).  Ne'  e'  possibile
ricondurre i suddetti criteri a scelte di natura programmatoria degli
insediamenti di edilizia residenziale pubblica o comunque a  progetti
idonei ad avere un qualsiasi impatto con  il  territorio,  e  percio'
riconducibili alla materia «governo del territorio» di cui  al  terzo
comma dell'art. 117 Cost. Al  contrario,  essi  si  configurano  come
limiti  ed  indirizzi  per  le  scelte  regionali   in   materia   di
semplificazione  delle  procedure  di  alienazione  degli   immobili,
giungendo in buona  sostanza  a  predeterminare  il  contenuto  degli
accordi previsti dal primo comma dell'art.  13,  e  dunque  investono
pienamente  la  gestione  del  patrimonio  immobiliare  di   edilizia
residenziale pubblica di proprieta' degli IACP o degli altri enti  ad
essi assimilabili, comunque denominati, rientrante  nella  competenza
legislativa esclusiva della Regione Valle d'Aosta. 
    Infine, anche il terzo comma dell'art. 13  del  decreto-legge  n.
112/2008    appare    lesivo     della     competenza     legislativa
costituzionalmente riconosciuta alla Regione Valle d'Aosta in materia
di edilizia residenziale pubblica. Tale disposizione prevede  infatti
che - fermo restando  quanto  previsto  dall'art.  1,  comma  6,  del
decreto-legge 25 settembre 2001,  n.  351  (Disposizioni  urgenti  in
materia  di   privatizzazione   e   valorizzazione   del   patrimonio
immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni  di  investimento
immobiliare), convertito, con modificazioni, dalla legge 23  novembre
2001, n. 410, in tema di cartolarizzazione del patrimonio immobiliare
pubblico -, all'interno degli accordi per  la  semplificazione  delle
procedure di alienazione degli immobili previsti dal primo comma  del
medesimo  art.  13  «puo'  essere  prevista  la   facolta'   per   le
amministrazioni regionali  e  locali  di  stipulare  convenzioni  con
societa' di settore per lo svolgimento  delle  attivita'  strumentali
alla vendita dei  singoli  beni  immobili».  Tale  disposizione  deve
considerarsi  immediatamente  lesiva  della  competenza   legislativa
valdostana in materia di  edilizia  residenziale  pubblica,  giacche'
interviene  sulle   possibili   scelte   gestionali   della   regione
relativamente alla vendita  degli  alloggi  e  dunque  su  un  ambito
materiale che e' riservato al  legislatore  regionale  valdostano  ai
sensi dell'art. 117, comma 4, Cost., in combinato disposto con l'art.
10 della legge cost. n. 3/2001. 
2) Lesione dell'autonomia finanziaria e legislativa della  regione  e
violazione dell'art. 48-bis  dello  statuto  speciale  per  la  Valle
d'Aosta (legge cost. n. 4 del  1948),  per  contrasto  con  la  norma
interposta di cui al decreto legislativo n. 282/2000  in  materia  di
finanziamento all'Ateneo valdostano,  nonche'  con  il  principio  di
leale collaborazione e di  ragionevolezza,  da  parte  dell'art.  61,
comma 17, del d.-l. n. 112/2008, convertito,  con  modificazioni,  in
legge n. 133/2008. 
    L'art. 48-bis, comma 1,  dello  statuto  speciale  per  la  Valle
d'Aosta (legge cost. n. 4 del 1948), aggiunto dall'art. 3 della legge
cost. n. 2 del 1993, delega il Governo ad emanare uno o piu'  decreti
legislativi recanti  le  disposizioni  di  attuazione  dello  Statuto
speciale. Il comma 2 dello stesso articolo  specifica,  inoltre,  che
gli schemi dei decreti legislativi «sono elaborati da una commissione
paritetica composta da sei membri nominati, rispettivamente, tre  dal
Governo e tre dal Consiglio regionale  della  Valle  d'Aosta  e  sono
sottoposti al parere del Consiglio stesso». 
    In conformita' all'art. 48-bis dello statuto valdostano e'  stato
adottato il decreto legislativo 21 settembre 2000,  n.  282,  recante
«norme di attuazione  dello  statuto  speciale  della  Regione  Valle
d'Aosta in materia di  potesta'  legislativa  regionale  inerente  il
finanziamento dell'universita' e l'edilizia universitaria». L'art.  1
di tale decreto legislativo prescrive, al comma 1, che "agli  effetti
di cui al comma 121 dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n.  127,
la Regione autonoma Valle d'Aosta emana norme legislative in  materia
di finanziamento all'ateneo di cui al comma 120 dello stesso articolo
e di edilizia universitaria, ivi comprese  la  scelta  delle  aree  e
l'acquisizione anche mediante esproprio, degli  immobili  necessari».
Il comma seguente dispone che, successivamente  all'emanazione  delle
predette norme legislative, «la regione autonoma della Valle  d'Aosta
esercitera' le relative funzioni amministrative».  Infine,  il  terzo
comma dell'art. 1 del d.lgs. n. 282/2000 stabilisce  che  la  Regione
Valle d'Aosta esercitera' le funzioni legislative  ed  amministrative
previste dai due precedenti  commi  «successivamente  al  decreto  di
autorizzazione di cui al comma 120,  secondo  periodo,  dell'art.  17
della legge 15 maggio 1997, n. 127». 
    Le norme di attuazione dello statuto valdostano introdotte con il
d.lgs.  n.  282/2000  si  riferiscono   alla   peculiare   disciplina
legislativa dell'Universita' della Valle d'Aosta  prevista  dall'art.
17, comma 120, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per
lo snellimento dell'attivita' amministrativa e  dei  procedimenti  di
decisione e di controllo), secondo cui, «in deroga alle procedure  di
programmazione di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e  successive
modificazioni e integrazioni,  e'  consentita  l'istituzione  di  una
universita'  non  statale  nel   territorio   rispettivamente   della
Provincia autonoma di Bolzano e della Regione  autonoma  della  Valle
d'Aosta, promosse o gestite da enti e da privati». Contestualmente il
comma 120 dell'art. 17 della legge n.  127/1997  stabilisce  altresi'
che l'autorizzazione, per le due menzionate Universita' non  statali,
«al rilascio di titoli di studio universitari aventi  valore  legale,
e' concessa con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e  tecnologica,  previa  intesa  rispettivamente  con  la
Provincia autonoma  di  Bolzano  e  con  la  Regione  autonoma  Valle
d'Aosta». La suddetta disposizione ha avuto, poi,  attuazione  -  per
quanto concerne la Regione Valle d'Aosta  -  con  la  delibera  della
Giunta regionale  18  settembre  2000,  n.  3134,  che  ha  istituito
l'Universita' della Valle d'Aosta/Universite' de la  Vallee  d'Aoste,
cui ha fatto seguito il d.p.g.r. 21 settembre 2000,  n.  460  recante
l'approvazione  dello  statuto  e  del  regolamento  didattico  della
medesima universita'. Con decreto  del  Ministro  dell'universita'  e
della ricerca scientifica  del  31  ottobre  2000,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale del 13 novembre 2000,  e'  stata  infine  concessa
l'autorizzazione al rilascio dei titoli di studio universitari aventi
valore legale. 
    Deve, inoltre, considerarsi che l'art. 17 della legge n. 127/1997
al  comma  121  prefigura  gia'  con  chiarezza  le   modalita'   per
l'attribuzione alla Regione Valle d'Aosta della potesta'  legislativa
in materia  di  finanziamento  dell'ateneo  istituito  ai  sensi  del
predetto comma 120.  Infatti,  tale  disposizione  prevede  che,  per
l'attribuzione alla Regione valdostana della potesta' legislativa  in
materia, «si procedera', successivamente al decreto di autorizzazione
di cui al comma 120, secondo periodo, ai sensi  dell'articolo  48-bis
dello statuto speciale per la  Valle  d'Aosta,  approvato  con  legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e successive modificazioni». 
    Dunque, in conformita' a quanto previsto dalla legge n. 127/1997,
perfezionatosi l'iter formativo dell'ateneo valdostano ed emanato  il
decreto ministeriale di  autorizzazione  al  rilascio  di  titoli  di
studio universitari, e'  stato  emanato  il  decreto  legislativo  n.
282/2000, sopra richiamato,  di  attuazione  dello  statuto  speciale
della Regione  Valle  d'Aosta  in  materia  di  potesta'  legislativa
regionale inerente il  finanziamento  dell'universita'  e  l'edilizia
universitaria, ai  sensi  dell'art.  48-bis  dello  statuto  speciale
valdostano. 
    In attuazione della disciplina statale introdotta  dall'art.  17,
commi 120 e 121, della legge n. 127/1997 e dall'art.  1  del  decreto
legislativo n. 282/2000, la Regione Valle  d'Aosta  ha  approvato  la
legge regionale 4  settembre  2001,  n.  25,  avente  ad  oggetto  il
finanziamento dell'Universita' della Valle d'Aosta/Universite' de  la
Vallee d'Aoste, la programmazione  degli  interventi  in  materia  di
edilizia universitaria nonche' l'istituzione  della  tassa  regionale
per il diritto allo studio universitario.  L'art.  2  di  tale  legge
regionale, cosi' come modificato dall'art. 46 della  legge  regionale
19 dicembre 2005, n. 34, autorizza, al  comma  1,  «il  finanziamento
dell'Universita' della Valle d'Aosta mediante  trasferimenti  annuali
correnti e di investimento posti a carico della regione»  e  dispone,
al comma 2, che l'ammontare annuo  complessivo  dei  finanziamenti  a
favore  dell'ateneo   valdostano   «e'   determinato   con   appositi
stanziamenti, a carico del bilancio  regionale,  tenuto  conto  degli
oneri gravanti sul bilancio dello Stato». Il terzo comma del medesimo
art. 2 prevede inoltre  che  «le  modalita'  di  trasferimento  delle
risorse finanziarie a copertura del fabbisogno  dell'universita'  per
l'attivita' didattica, amministrativa e di ricerca,  per  l'esercizio
delle funzioni in materia di diritto  allo  studio  e  delle  risorse
finanziarie di investimento sono stabilite  con  deliberazione  della
giunta regionale». 
    Resta peraltro fermo che all'Universita' della Valle  d'Aosta  si
applica la disciplina dettata dalla legge  29  luglio  1991,  n.  243
(universita' non statali legalmente riconosciute) ed  in  particolare
l'art. 1 di tale legge, secondo cui «le universita'  e  gli  istituti
superiori non statali  legalmente  riconosciuti  operano  nell'ambito
delle leggi che h riguardano, nonche'  dei  principi  generali  della
legislazione in materia universitaria in quanto compatibili». 
    Rispetto al quadro normativo sin qui richiamato, l'art. 61, comma
17, del decreto-legge n. 112/2008, convertito, con modificazioni,  in
legge n. 133/2008, nel prevedere il versamento ad  apposito  capitolo
dell'entrata del bilancio dello Stato delle somme  provenienti  dalle
riduzioni di  spesa  disposte  al  medesimo  articolo,  ove  ritenuto
applicabile all'Universita' della Valle d'Aosta risulta lesivo  delle
competenze legislative ed amministrative in materia di  finanziamento
all'ateneo valdostano  attribuite  alla  Regione  Valle  d'Aosta  dal
decreto legislativo n. 282/2000 in attuazione dell'art. 48-bis  dello
statuto speciale valdostano. 
    La disposizione impugnata,  infatti,  stabilendo  che  «le  somme
provenienti dalle riduzioni di spesa e le maggiori  entrate»  di  cui
all'art. 61 del decreto-legge n. 112/2008 «sono  versate  annualmente
dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad
apposito capitolo dell'entrata  del  bilancio  dello  Stato»,  sembra
dettare una disciplina potenzialmente idonea a  trovare  applicazione
anche nei confronti dell'Universita' della Valle d'Aosta.  L'ampiezza
della previsione legislativa statale viene peraltro circoscritta  dal
successivo periodo del medesimo comma 17 dell'art. 61  in  esame,  ma
solo con riferimento agli  «enti  territoriali»  ed  agli  «enti,  di
competenza regionale  o  delle  Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, del Servizio sanitario nazionale». 
    La disciplina statale dettata dal comma 17 dell'art. 61,  quindi,
non trova applicazione nei confronti degli  enti  territoriali  e  di
quelli del S.s.n. per espressa previsione legislativa. Ma poiche'  lo
stesso legislatore non ha previsto alcuna  esclusione  nei  confronti
delle universita' degli studi, in genere, e  nemmeno  di  quelle  non
statali legalmente  riconosciute,  in  particolare,  e  tantomeno  si
riferisce all'Universita' della Valle  d'Aosta,  deve  ritenersi  che
l'art. 61, comma 17, del  decreto-legge  n.  112/2008  sia  per  tale
profilo viziato da  illegittimita'  costituzionale.  La  disposizione
censurata, infatti, nella parte  in  cui  non  esclude  l'Universita'
della Valle d'Aosta dall'applicazione della normativa che dispone  il
versamento ad apposito capitolo del bilancio dello Stato delle  somme
provenienti dalle riduzioni di spesa di cui al medesimo art. 61, lede
l'autonomia legislativa ed amministrativa riconosciuta  alla  Regione
Valle d'Aosta in materia di finanziamento dell'Ateneo valdostano  dal
decreto legislativo n.  282/2002  che  ha  dato  attuazione  all'art.
48-bis dello statuto speciale  valdostano,  in  conformita'  ed  agli
effetti di cui all'art. 17, comma 121, della legge n. 127/1997. 
    A tale riguardo deve dunque ritenersi che la disposizione statale
censurata, qualora ritenuta applicabile all'Universita'  della  Valle
d'Aosta, inciderebbe su un ambito materiale che e'  stato  attribuito
alla potesta' legislativa (ed  amministrativa)  della  Regione  Valle
d'Aosta attraverso un atto legislativo  (il  decreto  legislativo  di
attuazione dello statuto speciale valdostano), previsto da una  norma
di rango costituzionale (l'art. 48-bis dello Statuto  speciale),  che
non  puo'  essere  derogato  o  tacitamente  abrogato  da  una  legge
ordinaria dello Stato o  da  un  atto  ad  essa  equiparato  che  sia
adottato senza osservare il peculiare procedimento previsto dall'art.
48-bis dello Statuto. Quest'ultimo, come gia' ricordato, nel delegare
al Governo la potesta' di adottare decreti legislativi di  attuazione
dello statuto speciale della Regione Valle d'Aosta,  prevede  infatti
un diretto coinvolgimento  della  regione  attraverso  il  potere  di
proposta spettante alla Commissione paritetica  e  quello  consultivo
attribuito al Consiglio regionale della  Valle  d'Aosta.  Del  resto,
anche i contributi statali in relazione alle strutture  didattiche  e
scientifiche sono fissati, ai sensi dell'art.  17,  comma  120  della
legge  n.  127  del  1997,  attraverso  l'adozione  di  un   Ministro
dell'universita' previa intesa con la Regione Valle d'Aosta. 
    E'  allora  di  immediata  evidenza  che  lo   Stato   non   puo'
legittimamente    incidere    negativamente     sul     finanziamento
dell'Universita'   della   Regione   Valle   d'Aosta,   senza   alcun
coinvolgimento della regione e con  una  fonte  diversa  dal  decreto
legislativo di attuazione (di cui all'art. 48-bis dello statuto)  con
il quale la medesima competenza legislativa e' stata attribuita  alla
regione valdostana. Per  tale  ragione,  l'art.  61,  comma  17,  del
decreto-legge  n.  112/2008,  qualora  ritenuto   applicabile   anche
all'Universita' della Valle d'Aosta, dovrebbe  ritenersi  viziato  da
illegittimita' costituzionale per contrasto,  anzitutto,  con  l'art.
48-bis dello statuto speciale  valdostano  attraverso  la  violazione
della norma interposta introdotta col decreto legislativo n. 282/2002
di attuazione dello statuto  medesimo,  nonche'  per  violazione  del
principio di leale collaborazione. 
    Non   puo',   peraltro,   ignorarsi    che    il    finanziamento
dell'universita' e' prevalentemente a carico del bilancio  regionale,
con  la  conseguenza  che  l'applicazione  dell'impugnata   normativa
finirebbe per «trasformare» le  riduzioni  di  spesa  o  le  maggiori
entrate dell'ateneo valdostano (e, dunque, un atteggiamento  virtuoso
dello stesso) in un  irragionevole  e  illegittimo  trasferimento  di
risorse economiche dalla regione allo Stato. Tale  trasferimento  non
solo  determinerebbe  una  lesione   dell'autonomia   legislativa   e
finanziaria della  Regione,  ma  paradossalmente  si  tradurrebbe  in
un'irragionevole sanzione nei confronti del  principale  finanziatore
(la regione, appunto) di un ente (l'ateneo de quo) con un bilancio in
attivo,   in   ragione   di   una   sana   ed   efficiente   gestione
economico-finanziaria. 
    A  tale  riguardo  deve,  infine,  considerarsi  che  il   tenore
letterale dell'art. 61, comma 17, del decreto-legge n.  112/2008  non
consente di escludere con certezza l'efficacia delle  relative  norme
anche  nei  riguardi  dell'Universita'  della   Valle   d'Aosta.   La
possibilita' che esse  vadano  interpretate  in  senso  lesivo  delle
attribuzioni della regione valdostana in materia di finanziamento del
suddetto Ateneo, induce a farle oggetto di impugnazione, sulla scorta
della solida giurisprudenza di codesta ecc.ma Corte, per la quale «il
giudizio in via principale puo' concernere questioni sollevate  sulla
base di interpretazioni prospettate dal ricorrente come possibili,  a
condizione   che   queste   ultime   non   siano    implausibili    e
irragionevolmente scollegate dalle disposizioni  impugnate  cosi'  da
far ritenere le questioni del tutto astratte o pretestuose» (sent. n.
412 del 2004).